DECRETO GELLI: L’IMPORTANZA DELLA CASISTICA PER UN CHIRURGO

Avendo tra le mani la vita delle persone, un medico è responsabile di eventuali danni commessi sul paziente, a prescindere dal motivo. 

Un danno di responsabilità del medico sussiste quando tra la lesione e l’operato del professionista vi è un nesso stretto, come per esempio un errore di condotta o che deriva da un’inefficienza della struttura sanitaria.

Diritto alla salute e professione del medico

L’attività del medico deve coincidere con gli obiettivi del processo di guarigione dalla malattia. Qualsiasi fase in cui vengono coinvolte le due parti, medico e paziente, quindi diagnosi, prevenzione, terapie ecc. sono sotto responsabilità del professionista.

Quando gli effetti di questi interventi del medico non sono quelli previsti, è possibile che gli errori diagnostici, terapeutici o da omessa vigilanza siano ricondotti alla responsabilità dei sanitari.

Fortunatamente, con gli ultimi interventi legislativi di riforma, come la legge Balduzzi o la legge Gelli-Bianco che approfondiremo tra poco, oggi consideriamo il paziente come autonomo, non in balia delle indicazioni del medico. La responsabilità dei danni va quindi ricercata attraverso analisi approfondite e non ricade sempre automaticamente sul professionista.

Il consenso informato

A questo proposito, è fondamentale la stesura del consenso informato per la tutela della salute del paziente e del lavoro del medico. Prima di intervenire, quindi, è obbligo del professionista sottoporre il consenso all’attenzione del paziente in modo che lo comprenda e lo firmi.

Infatti, in questo documento sono contenute le adeguate informazioni circa la natura delle cure e delle loro conseguenze sul paziente. Sono anche evidenziati i rischi che potrebbero insorgere a seguito di un intervento medico, consentendo così al paziente di scegliere se accettare il trattamento o rifiutare.

A seguito dell’accettazione delle cure, l’azione del sanitario diventa dunque legittima, ovviamente se coerente a ciò che è stato riportato nel consenso informato e rivolta alla guarigione del paziente. In caso di mancanza di congruità degli interventi, la responsabilità di eventuali danni è automaticamente di tipo medico.

La riforma Gelli-Bianco sulla responsabilità sanitaria

La legge 8 marzo 2017, n. 24, o legge Gelli-Bianco, offre “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie“. Si tratta di un intervento fondamentale per disciplinare il ruolo del medico riducendo dubbi e incomprensioni circa la sua responsabilità.

Il ruolo del medico è quello di garante delle cure, sia per l’interesse del singolo paziente, ma anche dell’intera collettività, in quanto l’intervento su un singolo individuo può significare anche prevenzione del rischio sanitario di un gruppo di persone.

Il medico, in quanto tale, deve avere un ruolo fondamentale nella prevenzione di malattie e nel mantenimento della sanità pubblica, servendosi solo di risorse tecnologiche e conoscitive congrue agli obiettivi. Deve inoltre essere trasparente circa le prestazioni sanitarie erogate, per esempio, come detto poco fa, attraverso un consenso informato e altra documentazione utile.

La casistica secondo la legge Gelli-Bianco

La Legge Gelli-Bianco offre una rilettura completamente diversa della responsabilità penale del medico. Se quest’ultimo rispetta le linee guida e le buone pratiche della professione, secondo la comunità scientifica, allora non è punibile del fatto colposo. Una vera svolta rispetto solo a circa cinque anni prima, quando uscì la legge Balduzzi.

Il medico risulta quindi imputabile penalmente se dimostra imperizia, negligenza e imprudenza. Questo aspetto apre due considerazioni. La prima è che la casistica assume un ruolo fondamentale in caso di danni subiti dal paziente. Per decretare il livello di responsabilità medica, si passa dunque attraverso un processo che mira ad analizzare l’intervento dello stesso.

Qualora si accerti la presenza di abusi e atteggiamenti professionali contro la deontologia medica, il non rispetto degli standard minimi di assistenza e la colpa direttamente imputabile al professionista, allora la responsabilità è del sanitario accusato. Non vi sono normative generali circa la colpa del medico come avveniva in passato, ma è necessario osservare ogni dettaglio caso per caso.

La seconda considerazione da osservare è che si fa riferimento al concetto di colpa lieve senza indicazioni sull’interpretazione del termine. Tuttavia, notiamo che la norma si riferisce solo ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose, mentre gli altri reati sono esclusi dall’applicazione.

Tornando ai vantaggi portati dalla legge Gelli-Bianco, non possiamo non notare quelli introdotti a favore dei medici circa la responsabilità civile. Infatti, se la colpa è della struttura sanitaria, non è detto che ricada anche sul singolo professionista.

Prima delle Legge Gelli-Bianco, il medico veniva coinvolto nella responsabilità contrattuale della struttura sanitaria. Le due realtà sono oggi prese in esame separatamente.

La determinazione del danno secondo la legge Gelli-Bianco

La determinazione del risarcimento del danno spetta al giudice, il quale deve tenere conto della condotta medica. Il danno può essere di diversi tipo. In caso di danno patrimoniale, se il medico, in particolare, è stato attento alle linee guida, ma risulta che abbia commesso una colpa, allora subisce una diminuzione sul risarcimento.

Vi sono poi danni di tipo morale, biologico e molti altri, ognuno dei quali deve essere preso in esame con attenzione dal giudice. Questo dimostra che una lettura letterale di questa norma non sia possibile, richiedendo l’intervento della casistica.

La Legge Gelli-Bianco introduce il tentativo obbligatorio di conciliazione. Se essa fallisce o non si conclude entro 6 mesi, la domanda può essere proposta nelle forme del procedimento sommario di cognizione. In questo processo, tutte le parti, anche quelle di consulenza tecnica preventiva, di mediazione, le assicurazioni, devono partecipare.

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